Nuove norme per chioschi, bar e locali di intrattenimento

Sono in arrivo nuove norme per i bar, le discoteche i chioschi, ristoranti e altri locali pubblici ma non solo locali al chiuso.
Le norme in questione sono state già pubblicate lo scorso 25 gennaio in gazzetta ufficiale a cura del ministero degli interni, che ha prodotto un decreto legge dedicato, nel quale sono enunciate tutte le novità e le linee guida riguardanti la sicurezza.


Si tratta in pratica di un nuovo codice di condotta per i pubblici esercizi che stabilisce le regole su come comportarsi all’interno (ma anche all’esterno) di bar, all’interno di discoteche e in altri locali pubblici di spettacolo e intrattenimento quindi sono compresi anche i chioschi o simili.
Secondo il decreto legge, le nuove regole riguarderanno e senza eccezioni, tutti gli esercizi pubblici disciplinati dall’articolo 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dall’articolo 174 del relativo Regolamento esecutivo e dunque i bar, i ristoranti e gli altri punti di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; le strutture ricettive (comprese quelle che forniscono servizi para-alberghieri); gli stabilimenti balneari; le sale giochi e scommesse le discoteche; in genere, tutti i locali che offrono al pubblico spettacoli o altre forme di intrattenimento.


È chiaro che a Lampedusa, sono interessate buona parte delle attività e soprattutto, quelle legate al turismo.
Secondo il ministero degli interni, non è obbligatorio ma è comunque “fortemente consigliato” aderire adeguandosi al nuovo decreto legge, nel senso che a tutti gli effetti “conviene” agli operatori che aderiranno, poiché sarà garantita loro una sorta di immunità o se vogliamo, di “scudo”.

Chi invece non vorrà aderire adeguandosi a questa “cooperazione operosa” (così viene definita nel Decreto), rischierà di incorrere inevitabilmente, nelle severe sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che prevede multe alte e nei casi più gravi, la sospensione o la revoca della licenza di pubblico esercizio.

Chi adotterà quindi appieno le norme del Decreto e delle sue Linee Guida allegate, sarà considerato un “esercente virtuoso” e potrà così evitare tali provvedimenti qualora si dovessero verificare disordini nel suo locale.

Le autorità di Pubblica Sicurezza, dovranno “tenerne conto” in modo da non fare subire “misure drastiche” che altrimenti, potrebbero comportare la chiusura dell’esercizio con provvedimento adottato direttamente dalle Questure.

È opportuno chiarire che ai sensi dell’articolo 100 del TUPLS, il Questore può disporre la
sospensione, e nei casi di recidiva la revoca della licenza che abilita alla conduzione dell’esercizio pubblico, ove risulti che esso sia stato “teatro di tumulti, gravi disordini, risse o altri pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

L’obiettivo che il ministero degli interni retto da Matteo Piantedosi è – per come proclama il comunicato ufficiale diramato dal Viminale – quello di “innalzare il livello di prevenzione dell’illegalità e delle situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze dei locali, valorizzando i comportamenti degli esercenti che intendono concorrere al mantenimento della legalità”.

Quello che il Ministero vuole nella pratica, è una collaborazione degli esercenti con le forze dell’ordine.

Gli esercenti di bar, discoteche ed altri locali di intrattenimento e spettacoli, sono invitati a “istituire e nominare un responsabile della sicurezza” questa figura professionale sarà un vero e proprio referente, cioè un punto di contatto e raccordo con le forze dell’ordine, perché sarà suo compito anche quello di comunicare preventivamente alla polizia l’organizzazione di “eventi particolari, in cui è previsto o prevedibile un rilevante afflusso di persone che può incidere sull’ordinario svolgimento dell’attività del locale”.


Inoltre, gli organi di polizia potranno fare capo al referente – il cui nominativo dovrà essere comunicato alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, per “acquisire ogni elemento informativo di rilievo ai fini della prevenzione delle turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica e del contrasto dei reati”.

Si introduce, così, una sorta di “collaboratore esterno” chiamato a fornire alle forze dell’ordine tutte le informazioni in suo possesso e che risultino utili per il mantenimento della sicurezza pubblica.

Il decreto, inoltre, prevede l’installazione di sistemi di videosorveglianza che dovranno essere gestiti dagli esercenti, direttamente o tramite il personale addetto ai servizi di controllo, compresi gli istituti di vigilanza privata, sempre nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.
Le linee guida del decreto legge, inoltre, dispongono che questi impianti di videosorveglianza “dovranno essere installati all’esterno dell’esercizio pubblico, assicurando la possibilità di riprendere le vie di accesso e le uscite di sicurezza del locale”.


L’esercente dovrà, inoltre, conservare i filmati ripresi dagli apparati di videosorveglianza “per il periodo massimo consentito dalle vigenti normative in materia di tutela dei dati personali” e dalle prescrizioni impartite dalla competente Autorità Garante della privacy, e metterli prontamente a disposizione delle forze di Polizia che ne facciano “richiesta per lo svolgimento dei compiti istituzionali”.
Sulla base di possibili accordi presi a livello locale, possono essere esonerate dall’installazione degli impianti di videosorveglianza le strutture di piccole dimensioni e che non offrono al pubblico spettacoli e intrattenimenti, nonché gli esercizi in cui si svolgono esclusivamente giochi (leciti) e scommesse, come le sale slot, autorizzate ai sensi dell’articolo 88 del TULPS.


Va meglio specificato che la videosorveglianza, per essere efficace, richiede anche agli esercenti di “garantire una adeguata illuminazione delle aree in cui l’attività economica viene esercitata, anche in aggiunta all’illuminazione pubblica assicurata nelle aree immediatamente pertinenti al locale”.
In sostanza, ciò significa che gli esercenti dovrebbero installare anche dei punti luce negli spazi adiacenti, limitrofi e circostanti al proprio locale, con costi, però, a loro intero carico (questo il decreto non lo dice, ma sembra sia ovvio).

La norma intende potenziare così, gli adempimenti già previsti dal Regolamento di attuazione del TULPS, risalente al 1940 ma tuttora vigente che sancisce che “Gli esercenti hanno l’obbligo di tenere accesa una luce alla porta principale dell’esercizio, dall’imbrunire alla chiusura”.

Sempre secondo il decreto, l’avventore o cliente modello, è colui o colei che, essendo cliente del locale, rispetta le norme del Codice di condotta predisposto dall’esercente, in conformità alle norme del Decreto e delle Linee Guida ad esso allegate e il testo di questo codice, dovrà essere affisso “in modo ben visibile all’interno del locale” affinché tutti possano prenderne visione, e anche pubblicizzato sugli eventuali siti web o pagine social, di cui dispongono i pubblici esercizi interessati.


In particolare, al fine di avere i requisiti indispensabili per essere considerato avventore modello, il cliente deve impegnarsi, prima di entrare nel locale, a: non introdurre armi improprie all’interno del locale (ad esempio bastoni, mazze, coltelli, ecc.); non portare con sé “strumenti atti ad offendere” (come tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, ecc.; non utilizzare (salvi i casi di necessità per autodifesa) spray al peperoncino o altre sostanze irritanti e urticanti; non introdurre nel locale sostanze stupefacenti di alcun genere, né bevande alcoliche che non siano somministrate dallo stesso locale (quindi non si può entrare, ad esempio, con una bottiglia di birra o di super alcolici portata da fuori); non danneggiare gli arredi e le suppellettili presenti nel locale e nelle sue pertinenze (ad esempio, i tavolini esterni) o i dispositivi anti-incendio; non impedire, ostacolare e rendere difficoltosa la fruizione delle uscite di sicurezza; non abbandonare nel locale o nelle aree esterne di pertinenza residui delle consumazioni(comprese le bottiglie di vetro) o altri rifiuti in genere (quindi neanche le cicche di sigaretta); evitare tutti i comportamenti molesti o che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica (ad esempio gli schiamazzi per strada).

L’esercente potrà legittimamente rifiutare le prestazioni al cliente che viola queste regole di condotta poiché tale comportamento, infatti, costituisce un motivo legittimo di diniego, ai sensi dell’articolo 187 del Regolamento di esecuzione del TULPS.
Sono rafforzate le misure a tutela dei minorenni, con particolare riferimento ai divieti di somministrazione di bevande alcoliche e di accesso agli apparecchi automatici da gioco e intrattenimento e gli esercenti, dovranno assicurare adeguata vigilanza, anche provvedendo a identificare i minori mediante la richiesta di esibizione di un documento di identità.


Il decreto ribadisce “l’assoluta necessità” , infatti, di farlo in tutti i casi in cui esista un fondato dubbio sulla reale età della persona che chiede di accedere e di fruire delle prestazioni del locale.
Per ogni ulteriore approfondimento basterà collegarsi al sito della gazzetta ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it